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La Cassazione sta restringendo in maniera clamorosa i parametri per riconoscere e quantificare l’assegno di divorzio. Con l’ultimo provvedimento la Suprema Corte ha sancito che anche una semplice relazione sentimentale, anche senza convivenza, determina la perdita del diritto ricevere l’assegno di divorzio.
L’onda anomala della sentenza Grilli ha travolto in pochi mesi principi piuttosto fiscalizzati della giurisprudenza familiare. In primo luogo è stato introdotto il principio secondo cui il tenore di vita non è considerato un parametro per calcolare l’assegno di divorzio e inoltre è stato stabilito che nel caso in cui il coniuge più debole economicamente sia in grado di provvedere a se stesso, non riceverà l’assegno di divorzio.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno sancito che il matrimonio non può essere né un affare né una scalata sociale, dunque esiste un margine di rischio quando si contrae matrimonio.
A breve è attesa una nuova pronuncia della Cassazione, stavolta a sezioni unite, che chiarirà meglio alcuni principi introdotti dalla sentenza Grilli. Per esempio stabilire qual’è il criterio dell’autosufficienza economica del coniuge più debole e se i matrimoni di lungo corso, durante i quali uno dei due coniugi ha contribuito alla crescita dell’altro, possano prevedere in qualche misura un riconoscimento morale anche in termini economici.
Il Procuratore Generale Dott. Matera nell’ambito della sentenza che stiamo aspettando ha richiesto che ogni vicenda di divorzio debba essere valutata caso per caso per non comprimere i diritti di coniugi che hanno sacrificato la propria esistenza, rinunciando al lavoro, in favore del coniuge economicamente più forte.
Gli addetti ai lavori si sono divisi sulla sentenza Grilli, ma difficilmente la Cassazione farà un passo indietro. L’Europa ha già stabilito che in assenza di patti prematrimoniali l’assegno divorzile è un diritto che può essere difficilmente riconosciuto in quanto il divorzio scioglie il matrimonio e i coniugi diventano due perfetti estranei. La Francia ha introdotto l’art. 230 del codice civile secondo cui in caso di divorzio non sussiste l’obbligo di mantenimento in favore dell’ex coniuge più debole dal punto di vista economico.
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